La prima sezione del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Torino sulla deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2012, n. 60-5113. La delibera regionale definiva la Convenzione tipo per l’istituzione e il funzionamentodelle Conferenze d’ambito in materia di “servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti”.

La legge finanziaria del 2010 aveva delegato alle Regioni il compito di sciogliere le Ato (Autorità d’Ambito) e di ridistribuire le relative competenze. Con la legge n.7, la Regione aveva attuato quanto disposto dal Governo, delegando a un atto della Giunta regionale il compito di approvare uno schema di “convenzione-tipo” in base alla quale tutti i Comuni e le Province devono addivenire all’istituzione della Conferenza d’Ambito.

Il Comune di Torino ha impugnato il provvedimento in quanto lo schema di convenzione-tipo sottraeva ai Comuni, per assegnarle alle Conferenze d’ambito, le funzioni di determinazione della tariffa della TARES, di riscossione diretta della stessa e di imputazione dei proventi nel bilancio comunale.

Il TAR Piemonte ha accolto le obiezioni sollevate dal Comune di Torino, riconoscendo che la TARES ha natura di tributo comunale su rifiuti e su servizi e quindi la competenza è comunale, sia per la determinazione delle tariffe sia per la loro riscossione.

Questa decisione del Tar conferma la fondatezza delle ragioni della Città di Torino – afferma l’assessore all’Ambiente, Enzo Lavolta – offrendo elementi di chiarezza ulteriori utili a sostenere con maggior determinazione il percorso avviato con la Legge Regionale 24 maggio 2012 n.7 di cui continuiamo a condividere gli obiettivi e che nel nostro territorio troveranno piena soddisfazione con la creazione di una unica società integrata metropolitana per la gestione dei rifiuti“.

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